Descrizione
Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/01/2026, è stata fissata per i giorni 22 e 23 marzo 2026 la data del referendum popolare confermativo ex art. 138 della Costituzione in merito alla c.d. “Riforma della giustizia".
Esercizio del diritto di voto domiciliare
IL SINDACO
Vista la Circolare n. 3/El REF 2026 pervenuta dalla Prefettura – UTG di Napoli del 29.1.2026, recante indicazioni in merito alle Consultazioni elettorali e referendarie del 22-23 marzo 2026;
RENDE NOTO
che l’esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione è disciplinato dall’articolo 1 del Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato
dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.
Sono ammessi al voto domiciliare : “Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore”.
Gli elettori interessati dovranno far pervenire una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano indicando il completo indirizzo, un numero telefonico, con allegate la copia della tessera elettorale, la copia di un valido documento di riconoscimento e la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale redatta secondo l’esatta
formulazione normativa di cui all’art. 1 del D.L. n. 1/2006 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), recante
una data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
I dati personali, saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR UE/2016/679 e da ogni normativa di riferimento applicabile.
La dichiarazione, intestata al Sindaco del Comune di Piano di Sorrento, dovrà pervenire tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione e quindi dal
10 febbraio al 2 marzo p.v. e potrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it oppure consegnata a mano allo sportello dell’ufficio protocollo dell’ente.
Il voto verrà raccolto, presso il domicilio indicato dall’elettore, dal Presidente dell'ufficio di
sezione durante le ore in cui è aperta la votazione.
IL SINDACO
Cap. Salvatore Cappiello
modello istanza voto domiciliare
Referendum 2026. Elettori temporaneamente residenti all'estero
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG oltre al sito comunale), il Ministero dell’Interno ha reso disponibile l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Per ogni ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi al proprio ufficio consolare di riferimento.
OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026
Si ricorda che il voto è un diritto tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.
A tal fine, si raccomanda di controllare ed eventualmente regolarizzare immediatamente la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso l’Ufficio consolare competente (si ricorda che per legge i plichi elettorali devono essere spediti quasi un mese prima della data del voto in Italia), utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari FAST IT.
In alternativa al voto per corrispondenza, gli elettori iscritti all’AIRE possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta (opzione) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (24 gennaio 2026).
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per la consultazione referendaria rispetto alla quale è espressa.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni, ovvero entro il giorno 24/01/2026.
Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.
Il modulo, debitamente compilato, firmato e accompagnato da un documento d’identità, può essere consegnato/inviato al proprio Ufficio consolare di riferimento:
• a mano;
• per posta;
• per posta elettronica ordinaria;
• per posta elettronica certificata [PEC].
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non potranno essere ritenute valide. La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità, entro la stessa data prevista per l’esercizio dell’opzione. Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
A cura di
Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2026, 11:13