Ordinanza n.38 - Divieto di vendita di bevande e divieto di vendita e utilizzo di fuochi artificiali

DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE, LATTINE, CONTENITORI DI VETRO, PLASTICA RIGIDA, TETRAPACK O QUALSIASI ALTRO MATERIALE – DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILARI ARTIFICI PIROTECNICI ED IN GENERE ARTIFICI CONTENENTI MISCELE DETONANTI ED ESPLODENTI

Il sindaco Ordina che a decorrere dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile e sino alle ore 12.00 di lunedì 1° maggio 2023 sono vietate:

  • vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglie, lattine, contenitori di vetro di qualsiasi forma e specie, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendo la vendita esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta da parte di tutti gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi o erogati mediante distributori automatici, nel qual caso i gestori dovranno provvedere ad adottare ogni misura ed utile adempimento per impedirne l’erogazione e finanche mediante commercio ambulante;
  • vendita e utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e similari artifici pirotecnici o comunque contenenti miscele detonanti ed esplodenti anche se di libera vendita .

L’inosservanza delle disposizioni al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 (da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma valore penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

L'ordinanza integrale è disponbile in allegato.

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