Autenticazione di firma (o sottoscrizione)

 

L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma  è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.

L'Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.

Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l'autenticazione della firma.

 

Cosa si può autenticare

L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone

 

Quando non si può autenticare la firma.

Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:

  • dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe (che non siano relative a pensioni), consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.
  • Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999) è l'italiano; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione su cui eventualmente si effettuerà l'autentica.

 

Chi la può chiedere

Può richiederla qualsiasi cittadino italiano o comunitario maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici.

Occorre essere muniti di un documento d'identità valido.  

Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore. Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.

 

Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio.

 

Costo

pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro 

0,65 cent. per diritti di segreteria