CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?

 

  • Tutte le Amministrazioni e gli Enti pubblici (Ministeri, Scuole, Università, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali , Inps,...);
  • Gestori di pubblici servizi (Enel, Ferrovie dello Stato,...) hanno l'obbligo di accettare le autocertificazioni.
  • I privati 

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio:

  • la mancata accettazione delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive;
  • la richiesta di certificati nei casi in cui vi sia l'obbligo del dipendente pubblico di accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva;
  • il rifiuto di accettare l'attestazione di fatti, stati e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di identità. Aziende ed enti privati non sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive anche se possono decidere di farlo.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio i certificati depositati presso di loro quando l'interessato lo richiede e ne indica gli elementi indispensabili per il reperimento.

Gli uffici pubblici non possono esigere certificati per qualità stati o posizioni che risultino da documenti già in loro possesso.

 

Come fare l'autocertificazione

Per sostituire i certificati basta una Dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo. E' possibile "certificare" i dati personali relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza mostrando semplicemente un documento di riconoscimento che verrà allegato in fotocopia alla dichiarazione sostitutiva.

Per documento di riconoscimento si intende:

  • la carta di identità;
  • il passaporto;
  • la patente di guida;
  • tutte le tessere di riconoscimento con la fotografia e il timbro rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

IMPORTANTE
Con la modifica apportate dall'art. 30 bis  Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15  settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertifIcazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli. 

Si riportano gli articoli 2  e 71  del DPR n.445/2000:

- Art. 2 comma 1:  "Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati"; 

- .Art. 71: "Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 , anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 

2.. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi."  

 

MODULISTICA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

download DICH. SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA SENZA AUTENTICA.pdf

download dichiarazione atto notorieta con autentica.pdf

download Dichiarazione sostitutiva atto notorieta-eredi_2.pdf

download modulo costituzione cdf convivenza di fatto.pdf

download modulo costituzione cdf convivenza di fatto.pdf

 

AUTOCERTIFICAZIONI

download Generica.pdf