CITTADINANZA JURE SANGUINIS

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (IURE SANGUINIS)

Cos'è

È una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

  1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza ( cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. È questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
  2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

 

Dove

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

 

Requisiti

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
  • atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato; esempio:
    • avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
    • avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.

 

PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO:

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)

L’Ufficiale di Stato Civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis  affinchè l’interessato possa essere legittimato a richiedere  l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.

Presentazione di ISTANZA DI IDONEITÀ DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA” IURE SANGUINIS - modulo:  

download JSPI richiesta preistruttoria.pdf

 

Richiesta di appuntamento per presentazione istanza. 

ATTENZIONE:

  • Ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA
  • Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.
  • Consulenti o intermediari, una volta fissato l’appuntamento, NON possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.

 

Notizie sulla  DOCUMENTAZIONE da presentare unitamente alla Istanza:

  1. A. Estratto dell’atto di  nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita. 
    [NB Per i nati nella Provincia di Treviso prima del 1871 è prassi accettare il certificato di battesimo, visto che non esistevano i registri dello Stato Italiano e l’Ordinamento dell’Impero Austro-Ungarico (cui il Veneto faceva parte dal 1797 al 1866) demandava ai parroci la registrazione delle nascite];
    B.  Atti di matrimonio, morte dell’avo emigrato all’estero;
  2.  Atti di nascita, matrimonio e morte dei discendenti
    • NB: Per i nati/coniugati/morti all’Estero è necessario produrre gli atti di stato civile regolarmente emessi secondo la legge del Paese in cui sono formati e in regola con la traduzione e legalizzazione;
    • NB: Deve essere documentata la filiazione da padre italiano (in ogni tempo del Regno d’Italia o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948);
    • NB: Se c’e’ stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n.555 del 1912  (art. 10 c.3) la donna ha perso la cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa); se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero tra il 1948 ed il 1975 deve essere verificata la posizione. In caso di verifica negativa, la pratica verrà respinta.]
  3.  Certificato rilasciato dall’Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo non abbia acquistato la cittadinanza straniera prima della nascita dell’ascendente dell’interessato;
  4.  Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa;
  5.  Certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

NOTA BENE 1:
I documenti rilasciati all'estero DEVONO ESSERE TUTTI IN ORIGINALE e i documenti fatti all’estero devono essere IN REGOLA :

  • con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, - es. Convenzione dell’Aja del 1961, che dispone la necessità dell’APOSTILLE – la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato)
  • e con la TRADUZIONE in italiano (se svolta all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato  Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l’attestazione del Tribunale Italiano se svolta in  Italia).

NOTA BENE 2
ATTENZIONE: Atto originale, sua legalizzazione, traduzione dell'atto, legalizzazione della traduzione DEVONO essere LEGATI tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà PRIMA portare a legalizzare l'atto originale. Una volta legalizzato, l'atto  verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione UNENDOLA all'atto originale già in precedenza legalizzato). Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e possono portare all'ANNULLAMENTO della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).

NOTA BENE 3
MOLTO MA MOLTO IMPORTANTE: i documenti devono essere TUTTI concordi sulle generalità (COGNOME, NOME) e sulle DATE riportate in TUTTI i diversi atti. (ATTENZIONE: ci deve essere concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti !!!! – In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà ANNULLATA oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall’Estero, tradotta e resa legale per l’Italia). E' consigliabile, se ricorresse il caso, di eseguire un procedimento di RETTIFICAZIONE presso l'Autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti.

NOTA BENE 4
Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello stato in cui sono formati (Ad esempio NON potrà essere accettato un certificato di BATTESIMO in luogo di un ATTO DI NASCITA, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione della Autorità Nazionale - in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione - che lo dimostri).

NOTA BENE 5
Devono essere presentati TUTTI i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l'atto del 1° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l'atto del 2° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l'atto del 3° matrimonio.

NOTA BENE 6
La documentazione deve essere RECENTE (rilasciata da non più di  6 mesi)

NOTA BENE 7
La richiesta deve essere fatta per iscritto in marca da bollo da € 16,00. 

Il comune avrà tempo 240 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.

 

SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE

Dopo l’esito favorevole di cui sopra l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso l'Ufficio Anagrafe. Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica lo straniero dovrà comprovare, oltre a quanto sopra illustrato, la regolarità del soggiorno a tal fine sarà sufficiente aver assolto all’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza, come previsto dall’art. 1 comma 2 della l. n. 68/2007, secondo le modalità stabilite nel d.m. 26.7.2007 e cioè:

  • per coloro che provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen, l’esibizione del timbro “Schengen” apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera;
  • per coloro che provengono da Paesi che applicano l’accordo di Schengen l’esibizione di copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 109 del r.d. 18.6.1931, n. 773, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Naturalmente, tale particolarissima agevolazione (timbro Schengen o dichiarazione di presenza) rende lo straniero regolarmente soggiornante solamente per i primi tre mesi di soggiorno in Italia; oltre tale termine, a meno che si sia già concluso il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il cittadino straniero non può più essere considerato regolarmente soggiornante e dunque dovrà chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. È necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.  

 

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO:

Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

 

PRECISAZIONI
La discendenza per via materna

La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.

 

Figli minori

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

 

Altre AVVERTENZE molto importanti

NOTA BENE 1
L’Ufficio dello Stato civile del comune di Piano di Sorrento tratta la pratica solo una volta che sia stata presentata all’Ufficio Protocollo l’istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis da parte dell’interessato, iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente, e non dà valutazione preventive sulla documentazione totale o parziale  che venisse  precedentemente esibita o inviata. In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con le presenti regole, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

NOTA BENE 2
In caso di mancanza dell'attestazione di cui al punto 4 (Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa)  il procedimento viene SOSPESO, in attesa di riscontro del Consolato italiano competente.  La richiesta al Consolato verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta.

In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c’è specifica indicazione nella istanza  di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona riconosciuta cittadina italiana), il procedimento viene SOSPESO in attesa del riscontro dell’amministrazione interessata. La richiesta verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta.

In entrambi casi, in mancanza di riscontro entro qualche mese, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

NOTA BENE 3
L'ufficio dello stato civile opera un controllo sulla bontà degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla legalizzazione degli atti. Nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (legalizzazione fasulla; presentazione di atti falsi; ecc.) la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA e si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE di Treviso.

NOTA BENE 4
ATTENZIONE:

  • La filiazione da parte di madre viene accettata solo DOPO il 01.01.1948
  • il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero fino al 1975 ha in genere comportato la perdita della cittadinanza (in ogni caso non sarà possibile far valere in via amministrativa la cittadinanza per  discendenza con matrimonio prima del 1948  da parte di cittadina italiana con cittadino straniero che le ha trasmesso la cittadinanza)
  • La rinuncia o la perdita della cittadinanza da parte del genitore che trasmette la cittadinanza, prima della nascita del figlio impedisce la trasmissione della cittadinanza; la perdita durante la minore età del figlio può aver comportato in genere la perdita automatica della cittadinanza fino all’avvento della legge n.91/1992. "

4) Durata del procedimento

La durata del procedimento dipende dalla bontà della documentazione presentata e dal tempo di risoluzione della pratica di richiesta iscrizione anagrafica (se presentata contestualmente).

Solo se ci sono TUTTI i requisiti il procedimento, esso va a buon fine.

SE non ci sono problemi, del tutto indicativamente, la durata  potrebbe essere di  circa 4-6 mesi. Si segnala che il Ministero dell'Interno ha comunicato che  "a partire dal 5 dicembre 2018, è stata  stabilita,  nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero" (Circolare Ministero dell'Interno n. 666 del 25/01/2019).

Si evidenzia infine che il Comune di Piano di Sorrento è transitato in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con un unico archivio informatico nazionale, con gestione centralizzata delle anomalie, che spesso NON consente la registrazione della cittadinanza italiana dalla nascita a chi risultava iscritto quale straniero per immigrazione. Ciò può comportare, dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana, un tempo ulteriore (in taluni casi anche superiore al mese) per poter richiedere documenti di identità italiani (es. carta di identità o passaporto).

 

4bis) Richieste di riconoscimento della cittadinanza da parte di cittadini brasiliani dal 06/10/2021

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha emanato Circolare   n. 6497 del 06/10/2021, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,  che tratta la casistica degli emigrati italiani presenti in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889 (Decreto del Governo Brasiliano n.58 A del 15/12/1889).

Nella materia dello stato civile, la legge prevede (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 2000) che «l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno» e, come confermato dalla Giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; Consiglio di Stato, Sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5048) le Circolari ministeriali sono vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile.

La richiamata circolare sostanzialmente indica all'ufficiale di stato civile  - nel caso di cittadino italiano emigrato in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, per le quali sentenze "di recente adottate dalla Corte d'Appello di Roma" hanno respinto "domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti dell'avo sulla base dell'intervenuta interruzione della linea di trasmissione" - di non definire il procedimento per pratiche "nelle quali è vantata discendenza da dante causa interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889", lasciando "la trattazione in un momento successivo, nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione". In caso di diffide legali "in particolare gli Ufficiali di Stato Civile potranno - senza rigettare le istanze - segnalare la necessità di rinvio per ulteriori approfondimenti, opponendo l'esigenza di tener conto dell'orientamento delle predette sentenze della Corte d'Appello".

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, tutte le pratiche in cui l'avo dante causa sia stato interessato dalla Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889 saranno istruite, ma con rinvio del  provvedimento sindacale sul riconoscimento o meno della cittadinanza jure sanguinis, in attesa di nuove disposizioni ministeriali.

CIRCOLARI

Circolare Ministero degli Esteri 8 aprile 1991 K 28.1991

Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2007

Circolare Ministero dell'Interno n. 52/2007

Circolare Ministero dell'Interno 15/06/2022 (atti argentini digitali)

Legge n . 91/1992