RESIDENZA TEMPORANEA
L’Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
A cosa serve
La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale (art. 32 DPR 223/1989).
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato.
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione nel registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Piano di Sorrento.
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:
- trasferimento in altro Comune o all’estero;
- iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del comune di Mirandola;
- per irreperibilità accertata d’ufficio.
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall’art.5 del d.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell’abitazione (vedi in questo sito la parte dedicata all'iscrizione anagrafica).
Chi può richiederla
Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purchè in possesso dei requisiti richiesti.
La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune.
Come e quando richiederla
Direttamente presso i nostri sportelli nei giorni ed orari di apertura al pubblico, compilando l'apposito modulo
Costi
Nessuno
Il problema della residenza temporanea ai fini del congedo per l'assistenza a portatori di handicap per gravi e documentati motivi famigliari
L’art.42 del d.Lgs. n.151/2001, riconosce il beneficio per i dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per l’assistenza ai portatori di handicap grave. L’impianto normativo individua nel concetto di “convivenza” il presupposto per l’attribuzione del beneficio, sul quale l’INPS e il Dipartimento della funzione pubblica si sono espressi al fine di chiarirne il concetto, in particolare:
- il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n.1 del 3/02/2012, ha precisato che il “diritto al congedo è subordinato ... alla sussistenza della convivenza. Il requisito è provato dagli aventi diritto mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, ..., dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia alla coabitazione”. Una eccezione è prevista per l’ipotesi in cui la dimora abituale non coincida con la dimora temporanea: “il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del d.P.R. n.223/1989 ...”.
- L’INPS con circolare n.159/2013, ha precisato altresì, che il requisito della convivenza, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea ex art.32 d.P.R. 223/1989, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente.
Ne deriva che il dipendente non può accedere al beneficio, o eventualmente vi decade, ogniqualvolta emerga, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l’assenza dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
La circolare della Funzione Pubblica n.1 del 3.2.2012 così come la Circolare dell'INPS n.159/2013 (così come quella precedente n.32/2012), forniscono chiarimenti in merito alla modifiche di cui al D.Lgs. 119/2011 (art.3,c.1 lettera a ed art4, c.1 lett. B del Dgl n°119/2011) ma si tratta di disposizioni che riguardano esclusivamente il riconoscimento del diritto di congedo per assistenza a familiare con handicap grave, ma non hanno (ne peraltro poteva essere diversamente) minimamente intaccato la normativa e le procedure anagrafiche.
Il riferimento contenuto nelle suddette circolari all'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea in termini strettamente anagrafici non può che essere riferito alla situazione in cui un cittadino residente in un comune si trovi a dover trascorrere un periodo di tempo superiore a quattro mesi ma inferiore all'anno in un comune diverso da quello di dimora abituale per assistere appunto un familiare disabile.
L'istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall'art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall'art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989 risponde infatti essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica" quali per esempio:
- le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);
- i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
- i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).
L'utilizzo dello schedario della popolazione temporanea consente infatti di evitare che tali categorie di persone che maturano nel frattempo il requisito della dimora abituale, sfuggano alla successiva registrazione anagrafica.
Rimane il fatto che l'ufficiale d'anagrafe non deve gestire l'anagrafe in funzione delle "conseguenze" che certe iscrizioni o non iscrizioni possono determinare; purtroppo sull'iscrizione o non iscrizione anagrafica si fondano una miriade di benefici ma non per questo tale circostanza deve condizionare l'operato dell'ufficiale d'anagrafe. Detto in altri termini, se l'applicazione delle norme anagrafiche determina disparità di trattamento rispetto alle norme pensionistiche, fiscali, assistenziali, ecc. non per questo l'ufficiale deve lasciarsi condizionare nella corretta gestione dell'anagrafe.
In sintesi: l'istituto dello schedario della popolazione temporanea non è applicabile ai casi di trasferimento temporaneo della residenza presso un parente per motivi di assistenza quando si tratti di trasferimenti all'interno dello stesso comune.